Il Consorzio come previsto dall’art. 25 della Legge Regionale Toscana n. 79/2012 approva ed invia alla Giunta regionale la proposta annuale del piano delle attività di bonifica, concernente le opere e le attività da realizzare nell’anno successivo, con l’indicazione delle relative priorità e delle risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute.
Art. 26
Piano delle attività di bonifica
1. Il piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionale nell’ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all’articolo 3 della L.R. 80/2015.
2. Sulla base della proposta di cui all’articolo 25, e nel rispetto delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della specifica situazione territoriale, il piano delle attività di bonifica definisce:
a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;
b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;
c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;
d) abrogata;
e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell’anno di riferimento;
f) le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;
f bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali d’irrigazione.
3. Il piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di quanto previsto all’articolo 24.