Il contributo di bonifica (codice tributo 630) è previsto dalla legge della Regione Toscana numero 79 del 2012 che ha classificato tutto il territorio regionale in territorio di bonifica, accorpando i preesistenti 41 comprensori negli attuali 6, ricomprendendovi anche zone in precedenza escluse. Ha individuato per ciascun comprensorio altrettanti Consorzi di Bonifica.
I Consorzi sono enti – di diritto pubblico economico e a base associativa di natura obbligatoria – impositivi.
Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, come previsto dalla legge della Regione Toscana numero 79/2012, emette a carico dei consorziati il contributo di bonifica.
I consorziati sono tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o società, proprietari di immobili, sia terreni che fabbricati ricadenti nel perimetro di contribuenza, che ricevono un beneficio dall’attività di bonifica. A disciplinare il rapporto sono le normative vigenti (articolo 44 Costituzione, articoli 812 e 860 del Codice Civile, Regio Decreto 368/04, Regio Decreto 215/33 e legge Regione Toscana 79/2012) che attribuiscono ai consorziati i l’onere di contribuire alle spese di esercizio e manutenzione del complesso sistema di bonifica.
I consorziati eleggono gli organi consortili, sono tenuti al pagamento del contributo consortile ed esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla legge regionale e dallo statuto del Consorzio.
Le attribuzioni sopra indicate, anziché dal proprietario, sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. In tal caso, il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei suddetti soggetti, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile.
Il contributo richiesto ai consorziati, obbligatorio per legge e interamente deducibile, si calcola applicando il Piano di Classifica, uno strumento tecnico-economico che individua e quantifica i benefici diretti e specifici che gli immobili traggono dall’attività del Consorzio. Si tratta di una modalità di calcolo assimilabile alla tabella millesimale che si utilizza per la ripartizione delle spese condominiali.
Il contributo è quantificato in relazione al beneficio arrecato ai beni immobili, inteso quale vantaggio di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua. Per effetto dell’azione promossa dal Consorzio, i beni ricevono infatti un’evidente utilità che si traduce automaticamente nell’eventuale danno che viene evitato e nel mantenimento o incremento di valore degli immobili.
Il contributo consortile viene determinato sulla base del costo degli investimenti programmati, ripartito tramite il ricordato Piano di Classifica.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali, il Piano di Classifica del Consorzio 6 Toscana Sud stabilisce che essi non sono soggetti a un’imposizione autonoma, in quanto il loro valore economico è già compreso nel contributo dovuto per i terreni agricoli cui risultano asserviti. Ai fini del calcolo, gli immobili rurali che possiedono i requisiti di ruralità (abitazioni rurali – categoria catastale A/6 – e fabbricati strumentali all’attività agricola – categoria D/10) hanno indice economico pari a zero. Ciò significa che tali fabbricati non comportano il pagamento di alcun contributo consortile, poiché considerati pertinenze del fondo agricolo e funzionali alle necessità produttive. La ruralità può essere riconosciuta anche tramite specifica annotazione catastale nei casi previsti dalla legge.
Il contributo di bonifica è annuale e si riferisce ai titolari di diritti reali. Non è quindi soggetto a esenzioni legate al reddito o alle condizioni sociali ed economiche del proprietario, né alla qualità e finalità dell’immobile stesso (storici, artistici, sedi onlus e altro).
Il contributo di bonifica è intestato al rappresentante della proprietà. Se l’immobile è intestato a più soggetti, l’avviso è indirizzato al primo intestatario della partita del catasto consortile, che ha il diritto di rivalersi sugli altri cointestatari, obbligati in solido al pagamento (ex articoli 1299, 1317 Codice Civile).
Il Consorzio di Bonifica invia un avviso bonario indicando l’entità del tributo, la scadenza e le modalità di pagamento. In caso di smarrimento o distruzione dell’avviso il consorziato può chiederne la ristampa al Consorzio. Gli avvisi bonari non pagati vengono affidati all’Agente di Riscossione.
Il Consorzio, attraverso l’attività di bonifica e la manutenzione delle opere in gestione, contribuisce alla sicurezza idraulica del territorio garantendo condizioni idonee allo sviluppo e alla tutela delle attività socio-economiche.
Il contributo di bonifica è quantificato in relazione al beneficio (presente o futuro), quale vantaggio di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua consistente nella diversa misura del danno che viene evitato e nel mantenimento o incremento di valore degli immobili.
L’importo è stato calcolato applicando i criteri di riparto stabiliti dal Piano di Classifica approvato dalla Regione Toscana con delibera di Giunta numero 1240 del 5/12/2016; l’avviso relativo all’approvazione è stato pubblicato sul Burt numero 10 dell’ 8 marzo 2017.
Il Piano di Classifica è consultabile sul sito internet del Consorzio e sul sito istituzionale della Giunta della Regione Toscana. Nella redazione del suddetto Piano è stato tenuto conto del rapporto di beneficio che è stato ricavato dai vari immobili ubicati nel territorio di competenza per lo svolgimento delle attività del Consorzio. Nel Piano si è tenuto conto del rischio idraulico, delle opere e dell’attività di manutenzione e vigilanza. E’ stata poi considerata la diversa entità del rischio cui sono soggetti gli immobili a seconda delle caratteristiche intrinseche dei suoli e della diversa entità del valore fondiario o del reddito che viene tutelato e valorizzato dall’attività della bonifica.
L’indice di contribuenza costituisce il parametro che consente di classificare i singoli immobili del comprensorio sulla base del beneficio ricevuto e di ripartire le spese complessive annue previste per la corretta manutenzione delle opere del territorio tra le singole proprietà in ragione dei benefici ricevuti dall’attività svolta dal Consorzio. Per quanto sopra esposto, il criterio di riparto stabilito dal Piano di Classifica è determinato utilizzando opportuni parametri tecnici ed economici, basati sulla stima dei benefici che ogni immobile consegue in termini di sicurezza idraulica, manutenzione, difesa e valorizzazione del bene.
Al fine di determinare il contributo consortile specifico, le aliquote di contribuenza si distinguono in funzione dell’appartenenza ai raggruppamenti (agricolo ed extra‑agricolo) e sono determinate per ciascuna unità idrografica omogenea (Uio) del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Avremo quindi:
AL‑agrUIOj aliquota di contribuenza per gli immobili agricoli e per gli immobili non ordinari (derivante dal rapporto tra la somma delle spese preventive annue a carico degli immobili agricoli di ogni singola Uio e la sommatoria dei prodotti tra l’indice tecnico e l’indice economico degli immobili agricoli della Uio medesima).
AL‑extUIOj aliquota di contribuenza per gli immobili extra‑agricoli (derivante dal rapporto tra la somma delle spese preventive annue a carico degli immobili extra‑agricoli di ogni singola Uio e la sommatoria dei prodotti tra l’indice tecnico e l’indice economico degli immobili extra‑agricoli della Uio medesima).
Il contributo consortile specifico, ossia la quota di spesa facente carico ad ogni immobile (particella catastale) censito al catasto consortile, si determina utilizzando la seguente formula:
per gli immobili agricoli e non ordinari: Contributo consortile specifico agricolo = It * Ie * Igs * AL‑agrUIOj
per gli immobili extragricoli: Contributo consortile specifico extra agricolo = It * Ie * Igs * AL‑extUIOj
dove:
AL‑agrUIOj e AL‑extUIOj sono le aliquote di riparto
It è l’indice tecnico unitario del singolo immobile (agr o ext agr.)
Ie è l’indice economico unitario del singolo immobile (agr o ext agr.)
Igs è l’indice di gestione specifico, compreso tra 0 ed 1, da introdurre solo per situazioni a valenza eccezionale e transitoria che influenzano (diminuendolo) il beneficio goduto dagli immobili. Per l’anno 2024 è uguale ad 1.
Gli indici tecnici ed economici si possono ricavare dal Piano di Classifica consultabile on line.
Una volta determinato il contributo consortile specifico (riferito cioè ai singoli oggetti del catasto consortile) si procede alla riunione di tali contributi per partita catastale definendo, quindi, il contributo consortile da attribuire ad ogni utenza.
Gli immobili che sono soggetti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione (articolo 155 decreto legislativo 152/2006) sono esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile (Qbs) riconducibile ai servizi di raccolta, collettamento, scolo e allontanamento delle acque reflue, ai sensi del comma 3 dell’art.30 della L.R. 79/2012 e smi, calcolata applicando l’aliquota (ALbs) determinata per ogni Uio.
CALCOLO DEL CONTRIBUTO:
Contributo Consortile Specifico
Ccs agr = It * Ie * Igs * AL-agr UIOj
Ccs ext = It * Ie * Igs * AL-ext UIOj
Quota Beneficio di Scolo (art.30 L.R. 79/2012 e smi)
ALbs = Csii / Pc6s
Qbs = It * Ie * Igs * ALbs
Contributo Consortile
CC = Ccs agr + Ccs ext – Qbs
Indice economico (Ie)
Ieagr = RD * Cragr * Cute * Cp
Ieext = RC * Crext * Cute * Cp
Immobili agricoli
- RD è il reddito dominicale
- Cragr è il coefficiente di rivalutazione (attualmente pari a 1,25, corrispondente ad una rivalutazione del 25% del reddito)
- Cute è il coefficiente moltiplicatore (attualmente pari a 110)
- Cp è il coefficiente di perequazione = 1
Immobili extragricoli
- RC è la rendita catastale
- Crext è il coefficiente di rivalutazione (attualmente pari a 1,05, corrispondente ad una rivalutazione del 5% del reddito)
- Cute è il coefficiente moltiplicatore differenziato per categoria catastale (vedi tabella)
- Cp è il coefficiente di perequazione = 1
Tabella categorie catastali
| Categoria | Cute |
| A (esclusi A/10) | 160 |
| A/10 | 80 |
| B | 140 |
| C (esclusi C/1, C/3, C/4, C/5) | 160 |
| C/1 | 55 |
| C/3, C/4, C/5 | 140 |
| D | 65 |
| E | 55 |
| F | 110 |
| TERRENI | 110 |
Aliquote UIO anno 2024
| UIO | Al-agr | Al-ext | ALbs |
| A | 0,005592619 | 0,000455247 | 0,000010705 |
| B | 0,003896491 | 0,000553817 | 0,000010345 |
| C | 0,003521681 | 0,000544273 | 0,000021663 |
| D | 0,005196149 | 0,000654603 | 0,000005405 |
- UIO è l’Unità Idrografica Omogenea
- AL‑agr è l’aliquota di riparto immobili agricoli
- AL-ext è l’aliquota di riparto immobili extragricoli
- ALbs è l’aliquota beneficio di scolo (immobili extragricoli)
- Csii = Quota parte dei costi di gestione da chiedere ai Soggetti gestori del SII
- Pc6s = Potenziale di contribuenza immobili soggetti al Servizio Idrico Integrato
Il servizio, messo a disposizione nel Portale del Consorziato, consente ai contribuenti di verificare in dettaglio gli immobili per i quali è previsto il pagamento di uno o più contributi consortili. È inoltre possibile scaricare in formato PDF la copia dell’avviso di pagamento e la relativa ricevuta, utile ai fini fiscali per la deducibilità.
In caso di smarrimento sia della ricevuta di pagamento sia dell’avviso con le credenziali necessarie per l’accesso on-line, è possibile:
– rivolgersi agli sportelli del Consorzio, presso le sedi di Grosseto e Siena;
– inviare una richiesta tramite e-mail all’indirizzo catasto@cb6toscanasud.it;
– inviare una “Segnalazione” direttamente dal Portale del Contribuente.
Si ricorda che, per usufruire della deducibilità del contributo, è necessario conservare l’avviso o la cartella di pagamento insieme alla quietanza del versamento effettuato.
L’accesso alla propria scheda personale consente di consultare le principali informazioni, tra cui:
– dati anagrafici di tutti gli intestatari dei beni;
– sintesi delle tipologie di contributo;
– elenco degli immobili soggetti a contribuzione;
– ulteriori informazioni di dettaglio.
Inoltre, in base all’ubicazione dei beni, è possibile conoscere:
– l’elenco dei terreni e dei fabbricati soggetti a contributo, comprensivo dei riferimenti catastali (sezione, foglio, mappale e subalterno), della consistenza (superficie in metri quadrati), della qualità e classe colturale, nonché della contribuzione dovuta per ogni singolo bene;
– l’elenco di eventuali altri contributi, oltre ai recuperi di contribuenza relativi ad anni pregressi.
Accedi al Portale del Consorziato
In ottemperanza alle disposizioni di legge il pagamento del contributo di bonifica per il Consorzio 6 Toscana Sud avviene esclusivamente attraverso pagoPA.
pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici, realizzato per il Governo dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione; pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, tramite i prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la pubblica amministrazione in modalità standardizzata attraverso un’unica forma di pagamento. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: https://www.pagopa.gov.it/.
Il sistema pagoPA offre ai contribuenti la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di modalità di pagamento, ciascuna con proprie caratteristiche, funzionalità e costi che non sono stabiliti o dipendono dal Consorzio di Bonifica.
- Sul portale di pagoPA collegandosi all’indirizzo https://checkout.pagopa.it
- Sul portale dei pagamenti Iris della Regione Toscana a cui ha aderito anche il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud collegandosi alla pagina https://iris.rete.toscana.it/public/addon/tributo_ricerca_by_iuv/search.jsf
- Attraverso i canali online e i luoghi fisici di tante banche e altri prestatori di servizi di pagamento (PSP)
- In tutti gli uffici postali di Poste Italiane
- In tanti punti vendita di supermercati, ricevitorie e tabaccai convenzionati
Ai fini del pagamento, con qualsiasi modalità sopra riportata, è sufficiente inserire il codice IUV (Identificativo Unico Versamento), indicato nel modulo di pagamento (che inizia per 3000 XXX … o 3010 XXX …).
Successivamente quando il sistema ha acquisito il pagamento è possibile ricevere la quietanza liberatoria ovvero la conferma che l’ente creditore ha incassato il tributo.
Non sono ammessi pagamenti con bonifici bancari tramite Iban: tutti i bonifici devono essere effettuati attraverso i servizi CBILL o MYBANK. Con il sistema pagoPA non è possibile effettuare pagamenti difformi da quelli richiesti dal Consorzio e neanche doppi pagamenti; in caso di discarico parziale, concesso dal Consorzio a seguito della verifica del patrimonio, è necessario il rilascio di un nuovo documento di pagamento con il nuovo importo dovuto e il corrispondente nuovo IUV (Identificativo Unico Versamento).
- I contribuenti residenti all’estero per provvedere al pagamento devono contattare il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud all’indirizzo catasto@cb6toscanasud.it indicando come oggetto “Istruzioni per pagamento all’estero“
I contributi di bonifica (codice tributo 630) e i contributi di irrigazione (codice tributo 648) gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto “contributi ai consorzi obbligatori per legge” espressamente indicati all’articolo 10 comma 1) lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) Decreto Presidente della Repubblica 917/1986, sono interamente deducibili dal reddito lordo da denunciare ai fini Irpef.
Questo vuol dire che i contributi di bonifica versati, relativi agli immobili i cui redditi concorrono a formare il reddito complessivo lordo del denunciante, vanno a diminuire il reddito imponibile sul quale viene calcolata l’imposta sui redditi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 44/E del 4 luglio 2013, sono deducibili dal reddito lordo anche i contributi di bonifica versati relativi agli immobili soggetti a Imu, non affittati e non locati, e per questo non soggetti a Irpef. Non sono invece deducibili i contributi di bonifica relativi ai fabbricati locati per i quali si sia optato per il regime della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo numero 23/2011, trattandosi, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, di un regime di tassazione meramente opzionale che consente al contribuente di valutare la convenienza dello stesso rispetto al regime ordinario in cui è prevista la fruizione della deducibilità dei contributi obbligatori versati.
Al fine di poter usufruire della deducibilità del contributo, ricorrendone le condizioni, è necessario conservare per intero l’avviso di pagamento o la cartella di pagamento e la quietanza relativa al versamento effettuato. La sola quietanza non è sufficiente per documentare il diritto alla deduzione. La natura del contributo versato e i dati catastali degli immobili cui esso si riferisce sono infatti indicati solo sull’avviso o sulla cartella e non sulla ricevuta di versamento.
Si ricorda che la deduzione dei contributi di bonifica si esercita in relazione all’anno solare in cui è avvenuto il relativo versamento, indipendentemente dall’anno di competenza del contributo versato. Per la dichiarazione dei redditi 2025 – anno di imposta 2024, i consorziati potranno portare in deduzione, dal reddito complessivo dell’anno 2024 da denunciare ai fini Irpef, il contributo di bonifica effettivamente versato nel corso dell’anno solare 2024.
Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2025 – Redditi 2024: Gli importi pagati entro il 31 dicembre 2024 dovranno essere imputati nella sezione II “spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo” per l’intera quota pagata. Così facendo verranno portati in deduzione dal reddito complessivo sul quale verrà poi calcolata l’imposta.
- Modello 730 2024: quadro E sezione II rigo E26 “altri oneri deducibili” codice 21, come riportato dall’articolo 10 comma 1 lettera a) del Tuir.
- Modello Unico Persone Fisiche 2024: quadro RP sezione II rigo RP26 “altri oneri deducibili” codice 21, come riportato dall’articolo 10 comma 1 lettera a) del Tuir.
In caso di dubbi consigliamo di rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale o commercialista o alla più vicina Agenzia delle Entrate. In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, è possibile richiedere la certificazione agli Uffici del Consorzio di Bonifica.
Il Piano di Classifica degli Immobili del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è stato redatto ai sensi della legge della Regione Toscana 79/2012 e delle linee guida approvate dal consiglio regionale con deliberazione numero 25 del 24 marzo 2015. E’ stato approvato dalla Regione Toscana con delibera di Giunta numero 1240 del 5 dicembre 2016. L’avviso relativo all’approvazione è stato pubblicato sul Burt numero 10 dell’ 8 marzo 2017.
E’ lo strumento che stabilisce i criteri per il calcolo del contributo e come viene ripartita la contribuenza consortile. Nel tempo il concetto di bonifica ha assunto significati e compiti sempre più ampi e impegnativi in considerazione sia delle profonde trasformazioni socio-economiche ed ambientali del territorio regionale, sia dei relativi cambiamenti negli assetti istituzionali. Elementi che hanno portato alla necessità di una nuova legge sulla bonifica (la ricordata 79/2012 della Regione Toscana) con la quale è stata rivista anche l’articolazione territoriale dei Consorzi di Bonifica.
Il territorio regionale è contraddistinto da una particolare fragilità idraulica e idrogeologica. Così l’attività di bonifica, che ha l’obiettivo di ridurre i fenomeni franosi, regolare i corsi d’acqua, procedere alla manutenzione e agli adeguamenti delle opere destinate alla difesa del suolo, sta assumendo una crescente importanza per la crescita economica e per lo sviluppo produttivo. Il contributo dei cittadini che finanziano questa attività è quindi sempre più importante, ma altrettanto cruciali diventano le modalità di gestione di queste risorse da parte dei Consorzi di Bonifica che devono essere ispirate a criteri di efficacia e trasparenza.
È con questo obiettivo che nasce il Piano di Classifica degli immobili (Pdc) che rappresenta il documento fondamentale attraverso il quale sono stabilite le regole per la gestione delle risorse, ma anche i criteri per la loro suddivisione tra i proprietari degli immobili.
Il PdC si articola in diversi capitoli. Nel capitolo 1 è fornito un quadro sintetico dei riferimenti normativi, dei principi e degli scopi del Piano. I capitoli 2, 3 e 4 contengono nvece una descrizione del comprensorio sia sotto il profilo storico (con le attività di bonifica precedenti), sia sotto il profilo fisico-geografico e climatico. Viene così fornita la definizione delle Unità idrografiche omogenee (Uio). Vengono, infine, evidenziate le principali dinamiche evolutive del territorio riguardo all’attività agricola, alla popolazione, agli insediamenti abitativi ed alle attività produttive.
I capitoli successivi entrano nel dettaglio delle attività del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (capitolo 5), con la definizione dei concetti fondamentali per l’applicazione del tributo consortile in riferimento al beneficio e al perimetro di contribuenza (capitolo 6), alla determinazione del beneficio goduto dagli immobili attraverso la definizione dell’indice tecnico e dell’indice economico (capitolo 7), alle modalità di riparto della contribuenza con la definizione dei criteri per l’individuazione delle spese di manutenzione e gestione e delle spese di funzionamento e della loro ripartizione in base al beneficio diretto e specifico, alle modalità di riparto dei contributi speciali riguardanti gli enti gestori del servizio idrico integrato e i Comuni per quanto riguarda le fognature. Infine, negli ultimi capitoli, si affrontano aspetti gestionali.
I Consorzi di Bonifica sono sempre più espressione di soggetti portatori di interessi che concorrono alla gestione di sistemi legati alla sicurezza idraulica e alla gestione di risorse irrigue. Con la legge regionale 79/2012 si è voluto rafforzare il significato del contributo consortile, peraltro obbligatorio ai sensi dell’articolo 860 del codice civile e dei principi posti dal Regio Decreto numero 215 del 13 febbraio 1933 (Nuove norme per la bonifica integrale) e dal Regio Decreto 253 del 25 luglio 1904 (Testo unico disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). E’ stato chiarito come i consorziati che ricavano un beneficio dall’azione di bonifica (beneficio di natura idraulica, di presidio idrogeologico e di disponibilità irrigua), contribuiscono alla salvaguardia e alla realizzazione di finalità pubbliche.
Il contributo di bonifica è previsto dalla legge regionale Toscana numero 79/2012.
La Regione Toscana, con questa legge, ha classificato tutto il territorio regionale in territorio di bonifica suddividendolo in sei comprensori per ciascuno dei quali è stato istituito un Consorzio di Bonifica.
Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, ai sensi dell’articolo 59 del Regio Decreto 215/1933 “Norme per la bonifica integrale” e dell’articolo 7 della legge della Regione Toscana 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica”, è un ente di diritto pubblico economico – persona giuridica pubblica – a carattere associativo. Le attività del Consorzio sono finanziate attraverso il contributo di bonifica: la manutenzione ordinaria e la gestione del reticolo, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria.
Nel Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sono confluiti l’ex Consorzio Bonifica Grossetana, l’ex Consorzio Bonifica Osa Albegna e gli ex comprensori di bonifica della Val di Merse, Amiata Val d’Orcia e Colline del Fiora, precedentemente gestiti dalle rispettive Unioni dei Comuni.
La Regione Toscana con legge 79/2012 ha riformato gli enti gestori della bonifica con l’obiettivo di garantire uniformità alle attività della bonifica in Toscana, semplificando, per quanto possibile, le competenze. E’ stata attuata una razionalizzazione della gestione della difesa del suolo tenendo conto delle profonde trasformazioni socio‑economiche e ambientali che hanno attraversato il nostro territorio negli ultimi decenni e dell’evoluzione che l’attività di bonifica ha conseguentemente avuto. La legge regionale stabilisce che tutte le attività del Consorzio siano finanziate interamente con il contributo consortile, escluse manutenzioni straordinarie e le nuove opere che, invece, fanno riferimento alla fiscalità generale, e necessità quindi finanziamenti regionali o statali.
Qui è possibile consultare il testo della L. Regione Toscana 27.12.2012 n. 79 ” Nuova disciplina in materi di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla l.r.69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994.
Il Portale del Consorziato è lo strumento digitale dedicato ai proprietari di immobili soggetti ai contributi consortili. Pensato per rendere più semplice, trasparente e veloce il rapporto con il Consorzio di Bonifica, il portale mette a disposizione una serie di servizi online sempre accessibili, senza dover recarsi fisicamente negli uffici.
Grazie a questa piattaforma ogni consorziato può consultare in autonomia la propria posizione, avere un quadro aggiornato dei versamenti effettuati e delle somme dovute, scaricare documenti utili e comunicare direttamente con gli operatori del Consorzio. Un ambiente sicuro e personalizzato, che favorisce la gestione quotidiana degli adempimenti e garantisce maggiore efficienza.
Funzionalità principali
– Registrazione e accesso sicuro tramite SPID o credenziali personali.
– Consultazione della posizione contributiva con dati catastali, storico dei pagamenti e importi in scadenza.
– Download di documenti amministrativi come avvisi di pagamento, certificazioni fiscali e comunicazioni ufficiali.
– Gestione delle pratiche online: richieste di voltura, divisione delle quote, istanze di sgravio e altre operazioni.
– Comunicazioni dirette con il Consorzio: invio di segnalazioni, prenotazione di appuntamenti e scambio di informazioni con gli uffici competenti.
– Mappa interattiva, utile per avere una visione chiara e georeferenziata del territorio di competenza, dei corsi d’acqua e della gestione degli interventi annuali, sia programmati che conclusi.
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