TITOLI DI LEGITTIMAZIONE
Le elezioni consortili si terranno da martedì 01 ottobre a sabato 05 ottobre 2024.
In conformità alla normativa vigente l’articolo 10 della Legge regionale 79/2012 stabilisce che ogni consorziato ha il diritto di esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe. L’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto rappresenta il requisito essenziale per poter votare.
L’articolo 16 del Regolamento elettorale, di cui al D.P.G.R. 71/R/2018, definisce le procedure per la presentazione dei titoli di legittimazione per l’esercizio del voto.
- Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato ai sensi dell’articolo10, comma 2, della l.r.79/2012.
- Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.
- Le attribuzioni a ciascun consorziato di cui all’articolo 8 comma 4 della l.r.79/2012 anziché dal proprietario, sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare dei diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. I nominativi dei soggetti di cui al presente comma sono comunicati dal proprietario al consorzio al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile entro il termine per l’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto. Successivamente all’approvazione dell’elenco definitivo non sono ammesse modifiche dello stesso e il diritto di voto è esercitato dal proprietario.
- I titoli di legittimazione per l’esercizio del diritto di voto nei casi di cui all’articolo 10, comma 2 della l.r.79/2012 possono essere presentati direttamente al seggio il giorno della votazione
- La dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 3 della l.r.79/2012, è presentata, anche con autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, all’Ufficio elettorale temporaneo entro il termine per l’approvazione dell’elenco definitivo di cui all’articolo 10, comma 1.
- Per la rappresentanza dei minori è necessario produrre: documentazione attestante la potestà genitoriale o altro tipo di rappresentanza legale e l’autocertificazione della propria qualità;
- Per la rappresentanza degli interdetti è necessario produrre: provvedimento di nomina del tutore o curatore l’autocertificazione della propria qualità.
- Per la rappresentanza dei falliti e dei sottoposti all’amministrazione giudiziaria è necessario produrre: documentazione che attesti la qualità di curatore o di amministratore e l’autocertificazione della propria qualità.
- Per la rappresentanza delle comunioni è necessario produrre: una dichiarazione congiunta firmata dai titolari della maggioranza delle quote di attribuzione della rappresentanza ad uno di loro.
- In caso di iscrizione in solido del proprietario con il titolare di un diritto reale oppure con l’affittuario o con il conduttore è necessario produrre: dichiarazione congiunta firmata dal proprietario e dal titolare di un diritto reale, dall’affittuario o dal conduttore che indichi chi di loro eserciterà il diritto di voto.
- Per la rappresentanza delle persone giuridiche è necessario produrre, oltre al documento d’identità del legale rappresentante e visura camerale o visura o certificato dell’anagrafe tributaria o verbale del consiglio di amministrazione.
- Per la rappresentanza degli enti pubblici, in assenza del legale rappresentante, il diritto di voto è esercitato dal soggetto delegato ai sensi di quanto disposto dal proprio ordinamento.
- Nel caso in cui si verifichi il decesso di un consorziato iscritto negli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto si procede come segue:
- Nel caso in cui il defunto è unico intestatario o cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50% (articolo10, comma 2, l.r.79/2012) l’esercizio del diritto di voto dell’erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000;
- Qualora gli eredi siano più di uno e si sia costituita una comunione ereditaria oppure nel caso in cui il defunto non sia stato l’unico intestatario o non sia stato cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50%, il rappresentante della comunione è individuato secondo le regole della comunione di cui all’articolo 10 della l.r.79/2012. In tal caso l’esercizio del diritto di voto dell’erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, fatta salva l’eventuale delega trasmessa nei termini di cui all’articolo 10, comma 3 della l.r.79/2012.
- In caso di compravendita di immobili successivamente all’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, l’esercizio del diritto di voto è esercitato dal nuovo proprietario ed è subordinato al deposito, al seggio, di autocertificazione del proprio stato ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000.
- Il consorziato legittimato esercita il diritto di voto nella sezione in cui è iscritto il consorziato a cui è subentrato nell’acquisizione dell’immobile. Nell’ipotesi in cui lo stesso sia già iscritto nella medesima o in altra sezione elettorale può esercitare il diritto di voto una sola volta, previa scelta della sezione elettorale.
- Nell’ipotesi di cui ai commi 4, 13 e 14 non si procede alla rideterminazione delle sezioni elettorali.
I modelli da utilizzare sono i seguenti:
MODELLO 1 – Art. 16 comma 1 – Dichiarazione sostitutiva per il conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto al cointestatario di comunione
MODELLO 2 – Art. 16 comma 3 – Dichiarazione sostitutiva per il conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto all’affittuario, al conduttore o al titolare di diritti reali di godimento. Tale modello deve essere presentato entro il termine per l’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, vale a dire il 03/06/2024. Successivamente all’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, il diritto di voto può essere esercitato solo dal proprietario.
MODELLO 3 – Art. 16 comma 2 e comma 8 – Dichiarazione sostitutiva per il conferimento di legittimazione per l’esercizio del diritto di voto al rappresentante di persona giuridica, minore, interdetto, fallito e sottoposto all’amministrazione giudiziaria
MODELLO 4 – Art. 16 comma 13 a – Dichiarazione sostitutiva erede di deceduto unico intestatario
MODELLO 5 – Art. 16 comma 13 b – Dichiarazione sostitutiva conferimento esercizio del voto erede in comunione ereditaria, erede di proprietà in comunione, erede di proprietà in comunione quota non superiore al 50%
MODELLO 6 – Art. 16 comma 14 – Dichiarazione sostitutiva per l’esercizio diritto di voto del nuovo proprietario in caso di compravendita successiva all’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto
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