TITOLI DI LEGITTIMAZIONE

Le elezioni consortili si terranno da martedì 01 ottobre a sabato 05 ottobre 2024.

In conformità alla normativa vigente l’articolo 10 della Legge regionale 79/2012 stabilisce che ogni consorziato ha il diritto di esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe. L’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto rappresenta il requisito essenziale per poter votare.

L’articolo 16 del Regolamento elettorale, di cui al D.P.G.R. 71/R/2018, definisce le procedure per la presentazione dei titoli di legittimazione per l’esercizio del voto.

  1. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato ai sensi dell’articolo10, comma 2, della l.r.79/2012.
  2. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.
  3. Le attribuzioni a ciascun consorziato di cui all’articolo 8 comma 4 della l.r.79/2012 anziché dal proprietario, sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare dei diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. I nominativi dei soggetti di cui al presente comma sono comunicati dal proprietario al consorzio al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile entro il termine per l’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto. Successivamente all’approvazione dell’elenco definitivo non sono ammesse modifiche dello stesso e il diritto di voto è esercitato dal proprietario.
  4. I titoli di legittimazione per l’esercizio del diritto di voto nei casi di cui all’articolo 10, comma 2 della l.r.79/2012 possono essere presentati direttamente al seggio il giorno della votazione
  5. La dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 3 della l.r.79/2012, è presentata, anche con autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, all’Ufficio elettorale temporaneo entro il termine per l’approvazione dell’elenco definitivo di cui all’articolo 10, comma 1.
  6. Per la rappresentanza dei minori è necessario produrre: documentazione attestante la potestà genitoriale o altro tipo di rappresentanza legale e l’autocertificazione della propria qualità;
  7. Per la rappresentanza degli interdetti è necessario produrre: provvedimento di nomina del tutore o curatore l’autocertificazione della propria qualità.
  8. Per la rappresentanza dei falliti e dei sottoposti all’amministrazione giudiziaria è necessario produrre: documentazione che attesti la qualità di curatore o di amministratore e l’autocertificazione della propria qualità.
  9. Per la rappresentanza delle comunioni è necessario produrre: una dichiarazione congiunta firmata dai titolari della maggioranza delle quote di attribuzione della rappresentanza ad uno di loro.
  10. In caso di iscrizione in solido del proprietario con il titolare di un diritto reale oppure con l’affittuario o con il conduttore è necessario produrre: dichiarazione congiunta firmata dal proprietario e dal titolare di un diritto reale, dall’affittuario o dal conduttore che indichi chi di loro eserciterà il diritto di voto.
  11. Per la rappresentanza delle persone giuridiche è necessario produrre, oltre al documento d’identità del legale rappresentante e visura camerale o visura o certificato dell’anagrafe tributaria o verbale del consiglio di amministrazione.
  12. Per la rappresentanza degli enti pubblici, in assenza del legale rappresentante, il diritto di voto è esercitato dal soggetto delegato ai sensi di quanto disposto dal proprio ordinamento.
  13. Nel caso in cui si verifichi il decesso di un consorziato iscritto negli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto si procede come segue:
    1. Nel caso in cui il defunto è unico intestatario o cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50% (articolo10, comma 2, l.r.79/2012) l’esercizio del diritto di voto dell’erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000;
    2. Qualora gli eredi siano più di uno e si sia costituita una comunione ereditaria oppure nel caso in cui il defunto non sia stato l’unico intestatario o non sia stato cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50%, il rappresentante della comunione è individuato secondo le regole della comunione di cui all’articolo 10 della l.r.79/2012. In tal caso l’esercizio del diritto di voto dell’erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, fatta salva l’eventuale delega trasmessa nei termini di cui all’articolo 10, comma 3 della l.r.79/2012.
  14. In caso di compravendita di immobili successivamente all’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, l’esercizio del diritto di voto è esercitato dal nuovo proprietario ed è subordinato al deposito, al seggio, di autocertificazione del proprio stato ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000.
  15. Il consorziato legittimato esercita il diritto di voto nella sezione in cui è iscritto il consorziato a cui è subentrato nell’acquisizione dell’immobile. Nell’ipotesi in cui lo stesso sia già iscritto nella medesima o in altra sezione elettorale può esercitare il diritto di voto una sola volta, previa scelta della sezione elettorale.
  16. Nell’ipotesi di cui ai commi 4, 13 e 14 non si procede alla rideterminazione delle sezioni elettorali.

I modelli da utilizzare sono i seguenti:

MODELLO 1Art. 16 comma 1 – Dichiarazione sostitutiva per il conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto al cointestatario di comunione

MODELLO 2 – Art. 16 comma 3 – Dichiarazione sostitutiva per il conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto all’affittuario, al conduttore o al titolare di diritti reali di godimento. Tale modello deve essere presentato entro il termine per l’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, vale a dire il 03/06/2024. Successivamente all’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, il diritto di voto può essere esercitato solo dal proprietario.

MODELLO 3Art. 16 comma 2 e comma 8 – Dichiarazione sostitutiva per il conferimento di legittimazione per l’esercizio del diritto di voto al rappresentante di persona giuridica, minore, interdetto, fallito e sottoposto all’amministrazione giudiziaria

MODELLO 4Art. 16 comma 13 a – Dichiarazione sostitutiva erede di deceduto unico intestatario

MODELLO 5Art. 16 comma 13 b – Dichiarazione sostitutiva conferimento esercizio del voto erede in comunione ereditaria, erede di proprietà in comunione, erede di proprietà in comunione quota non superiore al 50%

MODELLO 6 Art. 16 comma 14 – Dichiarazione sostitutiva per l’esercizio diritto di voto del nuovo proprietario in caso di compravendita successiva all’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto

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